Art. 24.
(Regolamenti attuativi della legge
21 dicembre 1999, n. 508).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 20 della presente legge. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai princìpi della presente legge.